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Sovraindebitamento


SPA Milano, grazie al suo team di professionisti altamente qualificati ed esperti nella gestione delle crisi di impresa, è in grado di offrire supporto anche a chi necessiti di usufruire delle opportunità offerte dalla Legge n. 3 del 2012 che permette a privati e piccole imprese di poter cancellare i debiti pregressi, ivi compresi quelli verso Equitalia.

SPA Milano è in grado di assistere il Cliente sin dalla fase preliminare di analisi e valutazione della situazione per poi proseguire con la redazione di un piano di ristrutturazione, conforme ai dettami della Legge n. 3/2012, che debitamente sottoscritto da professionisti abilitati sarà inoltrato al Tribunale competente per territorio.

PRESUPPOSTI
Il debito deve essere tale da rendere impossibile al consumatore di risanarlo con il proprio patrimonio.

SOGGETTI INTERESSATI

  • Piccoli imprenditori non fallibili
  • Imprenditori agricoli
  • Lavoratori autonomi
  • Professionisti
  • Fondazioni e associazioni
  • Consumatori

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

  • Accordo con i creditori
  • Piano del consumatore
  • Liquidazione dei beni

ACCORDO CON I CREDITORI
Procedura relativa ai debiti derivanti da attività professionale o di impresa. Affinché possa instaurarsi (con l’assistenza dell’O.C.C) è necessario depositare un piano di ristrutturazione dei debiti presso il Tribunale che procede ad omologa se la proposta ottiene il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dell’ammontare dei crediti.

PIANO DEL CONSUMATORE
Procedura rivolta ai consumatori che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale.
Di qui l’obbligo di redigere, a cura dell’O.C.C., una relazione dettagliata da allegare al piano del consumatore che evidenzi:

  • le cause del sovraindebitamento
  • le principali motivazioni che rendono impossibile l'adempimento delle obbligazioni contratte
  • la solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni
  • gli eventuali atti impugnati dai creditori del consumatore sovraindebitato
  • la convenienza del piano del consumatore rispetto alla liquidazione dei beni del debitore

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE
In alternativa all’accordo del debitore ed al piano del consumatore, il Legislatore ha previsto la procedura di liquidazione dei beni del debitore.
Tale procedura si apre con la domanda del debitore, riguarda l’intero suo patrimonio e può essere utilizzata sia dal consumatore che dall’ impresa non soggetta al fallimento.
Nei casi di revoca, cessazione, annullamento e risoluzione dell’accordo del debitore o del piano del consumatore, la liquidazione dei beni si apre d’ufficio con decreto del Giudice ed è attuata da un liquidatore nominato dallo stesso.